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CLIENTI E NORMATIVE
L’azienda di impianti di illuminazione naturale ManuLux dispone di un’efficiente rete di agenti su tutto il territorio italiano oltre a collaborare con svariate aziende europee, leaders nel settore, con le quali si confronta quotidianamente per rispondere in maniera esaustiva ad un mercato sempre più complesso ed in costante evoluzione. |
Gli impianti ENFC sono impianti antincendio che, in quanto tali, devono rispettare quanto indicato dai decreti del Ministero dell’Interno sulla prevenzione degli incendi e la protezione delle persone. PARTNER ATTENTO E PROFESSIONALE ManuLux si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria di tali impianti, garantendo al proprio cliente un servizio veloce, di qualità e pienamente rispettoso delle normative vigenti in materia. ì |
Le parole d’ordine di ManuLux, infatti, sono qualità, sicurezza ed innovazione, elementi che sono valsi alla ditta bergamasca un ampio numero di clienti importanti, tra i quali:
Tutti i prodotti progettati ed installati da ManuLux sono realizzati in conformità con quanto previsto dalle direttive vigenti in materia e sono dotati della Marcatura CE sulla sicurezza, prevista dalle direttive comunitarie.
Normative su
sistemi di evacuazione naturale
Richiami della Norma UNI 9494-3:2014
6.0. Al momento della consegna, l’installatore del sistema di evacuazione fumi deve dimostrarne il buon funzionamento meccanico e termico e rilasciare un rapporto di collaudo e prova. Gli ENFC devono essere mantenuti in efficienza dall’esercente.
5.0. L’intera installazione deve essere soggetta a regolare manutenzione con controlli di funzionamento periodici, almeno annuali, e a seguito di condizioni termiche anomale (per esempio incendio). In particolare, deve essere verificato che il dispositivo di apertura non presenti una perdita di energia maggiore del 10% del valore iniziale di taratura. Per poter eseguire questi controlli gli ENFC devono poter essere aperti e richiusi dall’esterno. I risultati delle verifiche periodiche devono essere registrati sul libro di manutenzione tenuto dal titolare dell’attività protetta.
Dal
Decreto Ministeriale 10 marzo 1998
(Suppl. ord. n. 64 G.U. n. 81 del 7 aprile 1998)
Art. 4.0. Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.
4.1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore.
Controlli e manutenzione
Tutte le misure di protezione antincendio previste:
Il conduttore responsabile del locale soggetto a verifica CPI dovrà attenersi alle disposizioni del D.P.R. 151/11 del 1° agosto 2011, che recita:
Art. 6. Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività - comma 2: I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando dei Vigili del Fuoco.
Pertanto, il conduttore dell’immobile, soggetto al controllo, è il responsabile della redazione e la firma del registro di manutenzione generale di tutti i dispositivi di sicurezza antincendio soggetti a CPI.
Tale registro dovrà essere completato dagli allegati riferiti ad ogni singola attività soggetta a manutenzione periodica e firmata dai responsabili dell’azienda manutentrice, che si assumerà la responsabilità di aver effettuato tutti i controlli necessari al mantenimento dell’efficienza dell’impianto.