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Geometra Roberto Colombo
Amministrazione condominiale & Compravendita immobiliare
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AMMINISTRAZIONE

CONDOMINIALE




Il Geom. Roberto Colombo è il titolare dello Studio di Amministrazione Condominiale Colombo, situato in via Unione, 47 a Lurate Caccivio, in provincia di Como.


Lo studio, composto da un team di professionisti esperti e qualificati, spazia dall’ordinaria amministrazione agli interventi straordinari, garantendo ai propri clienti una convivenza in condominio non solo civile ma anche piacevole e priva di problematiche di ogni sorta.




Amministrazioni Colombo, infatti, si occupa di tutte le incombenze condominiali che si presentano, facendo del proprio operato la migliore scelta per chi cerca trasparenza e competenza.





Servizi

proposti



Questi sono i principali servizi prestati da Amministrazioni Colombo nel campo dell’amministrazione di condominio:



  • Presenza

costante per l’esatto adempimento di tutte le problematiche condominiali

  • Rendicontazione

annuale, accompagnata da una chiara descrizione analitica e sintetica

  • Area condominiale riservata sul web

ogni proprietario può, in qualsiasi momento, controllare i documenti inerenti al suo condominio e la sua posizione contabile

  • Incasso quote condominiali con bollettino MAV

le quote vengono incassate tramite MAV, sistema moderno ed efficiente che consente di pagare presso qualsiasi istituto bancario senza spese di commissione

  • Efficienza negli interventi di manutenzione

lo studio si avvale di un geometra interno allo studio per la verifica puntuale di tutti gli interventi, di tecnici esterni e di ditte fornitrici di propria fiducia, che nel tempo hanno fornito la massima garanzia e il miglior rapporto qualità-prezzo






  • Collaborazione con il consiglio di condominio

viene sempre mantenuta e ricercata per costruire un rapporto di fiducia reciproca

  • Gestione lavori straordinari

l’appalto dei lavori viene effettuato dopo l’analisi di diversi preventivi, con un confronto accurato dei prezzi e della qualità del lavoro offerto

  • Morosità

i condòmini morosi sono puntualmente sollecitati e perseguiti in tempi rapidi e secondo le disposizioni della Legge 220/2012

  • Gestione sinistri

i sinistri che richiedono un rimborso assicurativo vengono gestiti con rapidità, in contatto diretto con il perito incaricato dall’assicurazione, al fine di ottenere il miglior rapporto spese sostenute-risarcimento.












Figura illustrativa Geometra Roberto Colombo

Chi è

l'Amministratore di Condominio



L’amministratore di condominio è una figura professionale eclettica, che possiede competenze di diritto, fiscali e tecnico-manageriali, tutte improntate a fornire un supporto completo.



L’amministratore di uno stabile, inoltre, secondo quanto imposto dalla norma italiana, rappresenta l’organo esecutivo del condominio.


Dal 2013 è stato introdotto l’obbligo della figura professionista, sostituendo il precedente metodo “fai-da-te” che aveva posto alcune problematiche di gestione. Da quel momento, quindi, il ruolo dell’amministratore è previsto dal Codice Civile e comporta responsabilità di natura civile e penale.

Nomina

dell'Amministratore




Figura illustrativa Geometra Roberto Colombo




La nomina dell’amministratore di condominio spetta ai condomini, che devono essere almeno otto e devo obbligatoriamente rappresentare la metà del valore dello stabile nel quale risiedono.


Una volta eletto, il neoamministratore condominiale deve specificare i propri dati anagrafici ed il compenso, altrimenti si ritiene la nomina nulla.



Nel caso di mancata nomina da parte dei condomini, per maggioranza non raggiunta, l’assemblea può interpellare l’autorità giudiziaria affinché intervenga e provveda all’elezione di un amministratore.



L’incarico di un amministratore di condominio dura di norma dodici mesi e il secondo anno, salvo specifica richiesta di revoca, il contratto è automaticamente rinnovato.

Compiti

dell'amministratore


L’amministratore di condominio ha l’importante ruolo di garantire il vivere civile all’interno dello stabile di sua gestione, assicurandosi che tutte le regole vengano rispettate e che le deliberazioni dell’assemblea condominiale, convocata annualmente, siano portate a compimento.



A questo proposito, l’amministratore deve disciplinare l’uso delle parti comuni dell’edificio e provvedere alla loro manutenzione in caso di necessità.



Inoltre, l’amministratore di condominio ha l’obbligo di conservare tutta la documentazione relativa al proprio operato, fornire l’attestazione dei pagamenti al condomino che ne faccia richiesta, redigere i rendiconti condominiali e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro sei mesi da quella data.

Figura illustrativa Geometra Roberto Colombo

Ordinaria amministrazione

e lavori straordinari


Le opere di manutenzione possono rientrare nella categoria dell’ordinaria amministrazione o essere catalogate come lavori straordinari.



Si considerano lavori ordinari tutti quegli interventi periodici volti a mantenere le prestazioni dell’immobile alte e l’edificio in buono stato.


Per esempio, la tintura delle scale, i lavori di riparazione di piccola entità o l’efficientamento dell’impiantistica (idraulica o elettrica).







Rientrano invece nel campo della manutenzione straordinaria tutti quegli interventi più invasivi che richiedono un maggiore dispendio di tempo e denaro, nonché una richiesta di permesso a procedere.


Sono opere straordinarie, ad esempio, la sostituzione della caldaia, gli interventi strutturali o la sostituzione di infissi di forme e misure differenti.






Le quote condominiali

Cosa sono?



In un condominio vi sono alcune spese obbligatorie per tutti i residenti ordinarie e straordinarie, relative rispettivamente ai fabbisogni normali (elettricità, acqua, etc) e a quelli straordinari, per le incombenze non abituali.



Gli oneri condominiali gravano sul singolo proprietario dell’unità abitativa, in proporzione al valore millesimale dell’interno, e sono stabiliti dall’assemblea condominiale.



Generalmente, le spese si pagano con cadenza mensile, salvo quelle straordinarie.


Nel caso di un affitto, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, le spese vanno pagate dal proprietario e non dall’inquilino, che dal canto suo provvede al versamento degli oneri mensili.


Ogni proprietario, comunque, ha il diritto di chiedere al proprio amministratore condominiale il rendiconto dei pagamenti ed è dovere dell’amministratore fornirlo.